Convenzione
Art. 19
Durata del diritto di costitutore
In vigore dal 5 mag 1998
Durata del diritto di costitutore
1) (Durata della protezione) Il diritto di costitutore è conferito per una durata determinata.
2) (Durata minima) Tale durata non può essere inferiore a 20 anni, a decorrere dalla data di conferimento del diritto di costitutore.
Per gli alberi e le viti, tale durata non può essere inferiore a 25 anni, a decorrere da questa data.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-19