Convenzione

Art. 19

Durata del diritto di costitutore

In vigore dal 5 mag 1998
Durata del diritto di costitutore 1) (Durata della protezione) Il diritto di costitutore è conferito per una durata determinata. 2) (Durata minima) Tale durata non può essere inferiore a 20 anni, a decorrere dalla data di conferimento del diritto di costitutore. Per gli alberi e le viti, tale durata non può essere inferiore a 25 anni, a decorrere da questa data.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-19

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