Convenzione
Art. 16
Esaurimento del diritto di costitutore
In vigore dal 5 mag 1998
Esaurimento del diritto di costitutore
1) (Esaurimento del diritto) Il diritto di costitutore non si estende alle attività riguardanti il materiale della sua varietà, o di una varietà di cui all'.5) che sia stato venduto o commercializzato in altro modo dal costitutore o con il suo consenso, sul territorio della Parte contraente interessata, oppure ogni altro materiale derivato dal suddetto materiale, a meno che tali atti:
i) non implichino una nuova riproduzione o moltiplicazione della
varietà in questione o
ii) non implichino un'esportazione del materiale della varietà che consenta di riprodurre la varietà in un paese che non protegge la varietà del genere o della specie vegetale cui essa appartiene, salvo se il materiale esportato è destinato al consumo.
2) (Significato di "materiale") Ai fini del paragrafo 1) si intende per "materiale" con riferimento ad una varietà,
i) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, di qualunque forma esso sia,
ii) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, e
iii) qualsiasi prodotto fabbricato direttamente a partire dal prodotto della raccolta.
3) ("Territori" in alcuni casi) Ai fini del paragrafo 1), le Parti contraenti che sono Stati membri di un'unica e medesima organizzazione intergovernativa possono, quando i regolamenti di tale organizzazione lo richiedano, agire congiuntamente per assimilare gli atti compiuti sui territori degli Stati membri di tale organizzazione agli atti compiuti sul proprio territorio; esse notificheranno in tal caso tale assimilazione al Segretario generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-16