Convenzione

Art. 16

Esaurimento del diritto di costitutore

In vigore dal 5 mag 1998
Esaurimento del diritto di costitutore 1) (Esaurimento del diritto) Il diritto di costitutore non si estende alle attività riguardanti il materiale della sua varietà, o di una varietà di cui all'.5) che sia stato venduto o commercializzato in altro modo dal costitutore o con il suo consenso, sul territorio della Parte contraente interessata, oppure ogni altro materiale derivato dal suddetto materiale, a meno che tali atti: i) non implichino una nuova riproduzione o moltiplicazione della varietà in questione o ii) non implichino un'esportazione del materiale della varietà che consenta di riprodurre la varietà in un paese che non protegge la varietà del genere o della specie vegetale cui essa appartiene, salvo se il materiale esportato è destinato al consumo. 2) (Significato di "materiale") Ai fini del paragrafo 1) si intende per "materiale" con riferimento ad una varietà, i) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, di qualunque forma esso sia, ii) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, e iii) qualsiasi prodotto fabbricato direttamente a partire dal prodotto della raccolta. 3) ("Territori" in alcuni casi) Ai fini del paragrafo 1), le Parti contraenti che sono Stati membri di un'unica e medesima organizzazione intergovernativa possono, quando i regolamenti di tale organizzazione lo richiedano, agire congiuntamente per assimilare gli atti compiuti sui territori degli Stati membri di tale organizzazione agli atti compiuti sul proprio territorio; esse notificheranno in tal caso tale assimilazione al Segretario generale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-16

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo