Convenzione

Art. 14

Portata del diritto di costitutore

In vigore dal 5 mag 1998
Portata del diritto di costitutore 1) (Attività relative al materiale di riproduzione o di moltiplicazione) a) Salvo gli , l'autorizzazione del costitutore è richiesta per le seguenti attività compiute in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta: i) produzione o riproduzione, ii) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione, iii) offerta in vendita, iv) vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione, v) esportazione, vi) importazione, vii) detenzione per uno degli scopi previsti ai punti i) a vi) sopraelencati. b) Il costitutore può subordinare la propria autorizzazione a condizioni e limitazioni. 2) (Attività relative al prodotto della raccolta) Con riserva degli , l'autorizzazione del costitutore è richiesta per le attività menzionate ai punti i) a vii) del paragrafo 1)a) compiute in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante ottenute mediante l'utilizzazione non autorizzata di materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione. 3) (Attività relative ad alcuni prodotti) Ogni Parte contraente può stabilire che, fatti salvi gli , l'autorizzazione del costitutore venga richiesta per le attività menzionate ai punti i) a vii) del paragrafo 1)a) compiute in relazione ai prodotti fabbricati direttamente a partire da un prodotto di raccolta della varietà protetta secondo le disposizioni del paragrafo 2) mediante l'utilizzazione non autorizzata del suddetto prodotto di raccolta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto prodotto di raccolta. 4) (Eventuali attività addizionali) Ogni Parte contraente può stabilire che, fatti salvi gli , l'autorizzazione del costitutore venga richiesta anche per altre attività che non siano quelle menzionate ai punti i) a vv) del paragrafo 1)a). 5) (Varietà derivate ed alcune altre varietà) a) Le disposizioni dei paragrafi 1) a 4) si applicano anche i) alle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta, quando questa non sia a sua volta una varietà essenzialmente derivata, ii) alle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta conformemente all' e iii) alle varietà la cui produzione necessita il ripetuto impiego della varietà protetta. b) Ai fini di capoverso a)i), si considera che una varietà è essenzialmente derivata da un'altra varietà ("varietà iniziale") quando i) deriva principalmente dalla varietà iniziale o da una varietà che a sua volta è principalmente derivata dalla varietà iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione di genotipi della varietà iniziale, ii) si distingue nettamente dalla varietà iniziale e iii) salvo per quanto concerne le differenze generate dalla derivazione, risulta conforme alla varietà iniziale nell'espressione dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale. c) Le varietà essenzialmente derivate possono essere ottenute, ad esempio, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante somaclonare, mediante selezione di una variante individuale tra piante della varietà iniziale, retroincroci o trasformazione attraverso l'ingegneria genetica.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-14

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