Convenzione

Art. 13

Protezione provvisoria

In vigore dal 5 mag 1998
Protezione provvisoria Ogni Parte contraente adotta le misure atte a salvaguardare gli interessi del costitutore durante il periodo compreso fra il deposito della domanda per il conferimento di un diritto di costitutore o la sua pubblicazione ed il conferimento del diritto. Tali misure avranno almeno l'effetto che il titolare del diritto di costitutore avrà diritto ad un'equa rimunerazione da parte di colui che, nel periodo precitato, ha compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedano l'autorizzazione del costitutore in conformità alle disposizioni dell'. Una Parte contraente può stabilire che le suddette misure abbiano effetto unicamente nei riguardi di quelle persone alle quali il costitutore ha notificato il deposito della domanda.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-13

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