Convenzione
Art. 8
Omogeneità
In vigore dal 5 mag 1998
Omogeneità
La varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti, con riserva della variazione prevedibile in considerazione delle particolarità attinenti alla riproduzione sessuata o alla sua moltiplicazione vegetativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-8