Convenzione

Art. 8

Omogeneità

In vigore dal 5 mag 1998
Omogeneità La varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti, con riserva della variazione prevedibile in considerazione delle particolarità attinenti alla riproduzione sessuata o alla sua moltiplicazione vegetativa.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-8

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