Convenzione

Art. 10

Deposito delle domande

In vigore dal 5 mag 1998
Deposito delle domande 1) (Luogo di deposito della prima domanda) Il costitutore ha la facoltà di scegliere la Parte contraente presso il cui servizio desideri depositare la sua prima domanda di diritto di costitutore. 2) (Data delle domande seguenti) Il costitutore può richiedere il conferimento di un diritto di costitutore presso i servizi delle altre Parti contraenti senza attendere il rilascio di un diritto di costitutore da parte dell'autorità competente della Parte contraente che ha ricevuto la prima domanda. 3) (Indipendenza della protezione) Nessuna Parte contraente può rifiutare di conferire un diritto di costitutore o limitarne la durata basandosi sul motivo che la protezione non sia stata richiesta per la medesima varietà, sia stata rifiutata o sia scaduta in un altro Stato o in un'altra organizzazione intergovernativa.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-10

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