Convenzione

Art. 15

Eccezioni al diritto di costitutore

In vigore dal 5 mag 1998
Eccezioni al diritto di costitutore 1) (Eccezioni obbligatorie) Il diritto di costitutore non si estende: i) ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali, ii) ad atti compiuti a titolo sperimentale e iii) ad atti compiuti allo scopo di creare nuove varietà nonché, ove non siano applicabili le disposizioni dell'.5), ad atti di cui all'.1) a 4), compiuti rispetto a tali altre varietà. 2) (Eccezione facoltativa) In deroga alle disposizioni dell', ogni Parte contraente può restringere entro limiti ragionevoli e con riserva della tutela dei diritti legittimi del costitutore, il diritto di costitutore nei riguardi di qualsiasi varietà al fine di permettere agli agricoltori di utilizzare sulle loro proprietà, per motivi di riproduzione o moltiplicazione, il prodotto della raccolta che hanno ottenuto coltivando, sulle loro proprietà, la varietà prodotta o una varietà di cui all'.5 a)i) o ii).
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-15

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