Convenzione
Art. 5
Condizioni per la protezione
In vigore dal 5 mag 1998
Condizioni per la protezione
1) (Criteri cui ottemperare) a) Il diritto di costitutore viene conferito quando la varietà è:
i) nuova
ii) distinta
iii) omogenea e
iv) stabile.
2) (Altre condizioni) Il conferimento del diritto di costitutore non può essere subordinato a condizioni supplementari o diverse da quelle sopra menzionate, con riserva che la varietà venga designata da una denominazione conformemente alle disposizioni dell', che il costitutore abbia adempiuto alle formalità previste dalla legislazione della Parte contraente presso il cui servizio è stata depositata la domanda e che abbia pagato le tasse dovute.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-5