Convenzione

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 5 mag 1998
TRADUZIONE NON UFFICIALE Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali del 2 dicembre 1961, riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991 Articolo primo Definizioni Ai fini del presente Atto: i) si intende per "la presente Convenzione" il presente Atto (del 1991) della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali; ii) si intende per "Atto del 1961/1972" la Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali del 2 dicembre 1961, modificata dall'Atto aggiuntivo del 10 novembre 1972; iii) si intende per "Atto del 1978" l'Atto del 23 ottobre 1978 della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali; iv) si intende per "costitutore": - la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà; - la persona che è il datore di lavoro della persona precitata o ne ha commissionato il suo lavoro, quando la legislazione della Parte contraente in causa preveda che il diritto di costitutore le appartenga, o - l'avente diritto o avente causa della prima o della seconda persona precitata, a seconda dei casi; v) si intende per "diritto di costitutore" il diritto del costitutore previsto dalla presente Convenzione; vi) si intende per "varietà" un insieme vegetale di un tassone botanico del grado più basso conosciuto che conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, può essere - definito in base all'espressione dei caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi, - distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri e - considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità ad essere riprodotto in modo conforme; vii) si intende per "Parte contraente" uno Stato, o un'organizzazione intergovernativa che è parte della presente Convenzione; viii) si intende per "territorio" in relazione ad una Parte contraente quando quest'ultima sia uno Stato, il territorio di detto Stato e, quando quest'ultima sia un'organizzazione intergovernativa, il territorio sul quale si applica il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa; ix) si intende per "servizio" il servizio di cui all'.1)ii); x) si intende per "Unione" l'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali fondata dall'Atto del 1961 e menzionata nell'Atto del 1972, nell'Atto del 1978 e nella presente Convenzione; xi) si intende per "membro dell'Unione" uno Stato che è parte dell'Atto del 1961/1972 o dell'Atto del 1978, o una Parte contraente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-1-2

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