Convenzione
Art. 7
Distinzione
In vigore dal 5 mag 1998
Distinzione
La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta. In particolare, si considera che il deposito, in qualsiasi Paese, di una domanda per il conferimento di un diritto di costitutore per un'altra varietà o per l'iscrizione di un'altra varietà in un registro ufficiale delle varietà renderà notoriamente conosciuta quest'altra varietà dalla data della domanda qualora questa abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione di tale altra varietà nel registro ufficiale delle varietà a seconda dei casi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-7