Convenzione
Art. 21
Nullità del diritto di costitutore
In vigore dal 5 mag 1998
Nullità del diritto di costitutore
1) (Motivi di nullità) Ciascuna Parte contraente dichiara nullo il diritto di costitutore che questa aveva conferito se viene accertato:
i) che le condizioni fissate dagli non erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore,
ii) che, qualora il diritto di costitutore sia stato conferito essenzialmente sulla base di informazioni e documenti forniti dal costitutore, le condizioni fissate dagli non erano state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del
diritto di costitutore, o
iii) che il diritto di costitutore è stato conferito ad una persona non avente diritto, a meno che esso non venga trasferito alla persona che ne ha diritto.
2) (Esclusione di ogni altro motivo) Nessun diritto di costitutore può essere annullato per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1).
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-21