Convenzione

Art. 42

Funzioni del depositario

In vigore dal 5 mag 1998
Funzioni del depositario 1) (Trasmissione di copie) Il Segretario generale trasmetterà copie certificate della presente Convenzione agli Stati e organizzazioni intergovernative rappresentati alla Conferenza diplomatica che l'ha adottata, nonché a qualsiasi altro Stato o organizzazione intergovernativa che ne faccia richiesta. 2) (Registrazione) Il Segretario generale fa registrare la presente Convenzione presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110#art-c-42

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