LEGGE·n. 886·29 novembre 1973

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, conclusa a Roma il 21 febbraio 1968.

Vigente dal 9 gennaio 1974 52 articoli 1 vigenze storicizzate
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Indice

compilazione convenzioneConvenzione
Art. 1DefinizioniArt. 2Istituzione di uffici consolariArt. 3Lettera patente ed exequaturArt. 4Notifica preventiva del funzionario consolareArt. 5Reggenza dell'ufficio consolareArt. 6Notifica alle autorità della circoscrizione consolareArt. 7Cittadinanza del funzionario consolareArt. 8Persona dichiarata non grataArt. 9Fine delle mansioni di membro dell'ufficio consolareArt. 10Mantenimento di rapporti tra le Parti contraentiArt. 11Protezione degli interessi dello Stato di invio e dei suoi cittadiniArt. 12Rappresentanza dei cittadini dello Stato di invioArt. 13Rilascio di passaporti e di vistiArt. 14Funzioni in materia di stato civileArt. 15Registrazione dei cittadini dello Stato di invioArt. 16Funzioni notarili e amministrativeArt. 17Funzioni in materia di successioneArt. 18Funzioni in materia di tutela e curatelaArt. 19Assistenza alla navigazioneArt. 20Funzioni ispettive e di controllo nei riguardi della naveArt. 21Protezione della nave e dell'equipaggioArt. 22Intervento delle autorità localiArt. 23Avaria e naufragioArt. 24Funzioni relative alla navigazione aereaArt. 25Altre funzioni consolariArt. 26Facilitazioni per le attività dell'ufficio consolareArt. 27Uso della bandiera e dello stemma nazionaliArt. 28Locali e alloggiArt. 29Inviolabilità dei locali consolariArt. 30Esenzione fiscale dei locali consolariArt. 31Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolariArt. 32Libertà di movimentoArt. 33Libertà di comunicazioneArt. 34Comunicazione con i cittadini dello Stato di invioArt. 35Comunicazione con le autorità dello Stato di residenzaArt. 36Diritti e tasse consolariArt. 37Facilitazioni per i membri dell'ufficio consolareArt. 38Protezione del funzionario consolareArt. 39Inviolabilità personale del funzionario consolareArt. 40Immunità dalla giurisdizioneArt. 41Obbligo di rispondere come testimoneArt. 42Rinuncia ai privilegi ed alle immunitàArt. 43Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiornoArt. 44Esenzione fiscaleArt. 45Esenzione dai diritti doganali e dalla visita doganaleArt. 46Successione di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famigliaArt. 47Esenzione dalle prestazioni personaliArt. 48Osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenzaArt. 49Esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomaticaArt. 50Ratifica, entrata in vigore e denunzia
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