Convenzione

Art. 42

Rinuncia ai privilegi ed alle immunità

In vigore dal 24 gen 1974
Rinuncia ai privilegi ed alle immunità Lo Stato di invio può rinunciare, nei riguardi di un membro dell'ufficio consolare, ai privilegi ed alle immunità previste negli . La rinuncia deve essere sempre espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-42

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