Convenzione

Art. 38

Protezione del funzionario consolare

In vigore dal 24 gen 1974
Protezione del funzionario consolare Lo Stato di residenza tratta il funzionario consolare con il rispetto che gli è dovuto e prende tutte le misure necessarie per impedire qualsiasi pregiudizio alla sua persona, alla sua libertà ed alla sua dignità.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-38

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Protezione del funzionario consolare (Art. 38 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, conclusa a Roma il 21 febbraio 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo