Convenzione

Art. 33

Libertà di comunicazione

In vigore dal 24 gen 1974
Libertà di comunicazione 1. Lo Stato di residenza permette e protegge la libertà di comunicazione dell'ufficio consolare per tutti gli scopi ufficiali. Nel comunicare con le autorità dello Stato di invio, le missioni diplomatiche e gli altri uffici consolari di questo Stato, dovunque essi si trovino, l'ufficio consolare può impiegare tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare e i messaggi in codice e in cifra. Qualora a tale scopo utilizzi mezzi pubblici di comunicazione, ad esse vengono applicate le medesime tariffe che alle rappresentanze diplomatiche. Tuttavia l'ufficio consolare può installare e utilizzare una stazione radio trasmittente soltanto con il consenso dello Stato di residenza. 2. La corrispondenza dell'ufficio consolare è inviolabile. L'espressione "corrispondenza ufficiale" designa tutta la corrispondenza relativa all'ufficio consolare ed alle sue funzioni. 3. La valigia consolare non può essere aperta nè trattenuta. Tuttavia, se le autorità competenti dello Stato di residenza hanno fondati motivi per ritenere che la valigia consolare contenga oggetti diversi dalla corrispondenza, dai documenti e dagli oggetti previsti dal paragrafo 4 del presente articolo, essi possono chiedere che la valigia sia rinviata al suo luogo di origine. 4. I colli che costituiscono la valigia consolare devono recare dei segni esteriori visibili indicanti la loro natura e non possono contenere che la corrispondenza ufficiale o documenti o oggetti destinati esclusivamente all'uso di ufficio. 5. I corrieri consolari beneficiano dei diritti, privilegi ed immunità riconosciuti ai corrieri della missione diplomatica dello Stato di invio. 6. La valigia consolare può essere affidata al comandante di una nave o di un aeromobile diretti ad un punto di entrata autorizzato. Il comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero dei colli costituenti la valigia, ma non è considerato corriere consolare. Sulla base di un'intesa con le autorità dello Stato di residenza, l'ufficio consolare può inviare uno dei suoi membri a ritirare, direttamente e liberamente, la valigia dal comandante della nave o dell'aeromobile.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-33

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