Convenzione

Art. 40

Immunità dalla giurisdizione

In vigore dal 24 gen 1974
Immunità dalla giurisdizione 1. Il funzionario e l'impiegato consolare non sono sottoposti alla giurisdizione delle autorità giudiziarie civili ed amministrative dello Stato di residenza per le attività svolte nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano: a) nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni causati nel territorio dello Stato di residenza da un veicolo, da una nave o da un aeromobile; b) nel caso di un'azione civile derivante da un contratto che non sia stato stipulato espressamente o implicitamente da un funzionario o da un impiegato consolare in qualità di mandatario dello Stato di invio.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-40

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