Convenzione

Art. 46

Successione di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famiglia

In vigore dal 24 gen 1974
Successione di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famiglia In caso di morte di un membro dell'ufficio consolare o di un membro di famiglia, convivente ed a suo carico, lo Stato di residenza è tenuto a: a) consentire l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quei beni che sono stati acquisiti nello Stato di residenza e che sono oggetto di un divieto di esportazione al momento del decesso; b) non prelevare diritti di successione nè di trasferimento statali, regionali, provinciali e comunali, sui beni mobili che si trovano nello Stato di residenza unicamente in relazione al soggiorno del defunto in detto Stato in qualità di membro dell'ufficio consolare o di membro di famiglia, a condizione che il defunto non sia cittadino dello Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-46

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