Convenzione

Art. 48

Osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza

In vigore dal 24 gen 1974
Osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza 1. Senza pregiudizio per i loro privilegi ed immunità, tutte le persone che beneficiano di tali privilegi ed immunità hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, compresi quelli relativi all'assicurazione dei mezzi di trasporto. Esse non devono ingerirsi negli affari interni dello Stato di residenza. 2. I locali consolari non devono essere utilizzati in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-48

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