Convenzione

Art. 49

Esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica

In vigore dal 24 gen 1974
Esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica 1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano ugualmente quando le funzioni consolari sono esercitate dalla missione diplomatica. 2. I nomi e cognome dei membri del personale diplomatico, destinati alla sezione consolare della missione, o che sono incaricati in altra maniera dell'esercizio di funzioni consolari, devono essere comunicati al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza. 3. Le norme del diritto internazionale concernenti le relazioni diplomatiche continuano ad applicarsi ai privilegi ed immunità di cui beneficiano i membri della missione diplomatica menzionati al paragrafo 2 del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-49

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Esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica (Art. 49 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, conclusa a Roma il 21 febbraio 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo