Convenzione
Art. 47
Esenzione dalle prestazioni personali
In vigore dal 24 gen 1974
Esenzione dalle prestazioni personali
Lo Stato di residenza esenta i membri dell'ufficio consolare e i membri di famiglia, conviventi e a loro carico, a condizione che non siano cittadini dello Stato di residenza, da ogni prestazione personale e da ogni servizio di interesse pubblico, di qualunque natura esso sia, e dagli oneri militari quali requisizioni, contributi e alloggi militari.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-47