Art. 47 · Esenzione dalle prestazioni personali
Convenzione

Art. 47

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Esenzione dalle prestazioni personali

In vigore dal 24 gen 1974
Esenzione dalle prestazioni personali Lo Stato di residenza esenta i membri dell'ufficio consolare e i membri di famiglia, conviventi e a loro carico, a condizione che non siano cittadini dello Stato di residenza, da ogni prestazione personale e da ogni servizio di interesse pubblico, di qualunque natura esso sia, e dagli oneri militari quali requisizioni, contributi e alloggi militari.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-47