Convenzione
Art. 48
48 / 50Osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza
In vigore dal 24 gen 1974
Osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza
1. Senza pregiudizio per i loro privilegi ed immunità, tutte le persone che beneficiano di tali privilegi ed immunità hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, compresi quelli relativi all'assicurazione dei mezzi di trasporto. Esse non devono ingerirsi negli affari interni dello Stato di residenza.
2. I locali consolari non devono essere utilizzati in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-48