Convenzione

Art. 12

Rappresentanza dei cittadini dello Stato di invio

In vigore dal 24 gen 1974
Rappresentanza dei cittadini dello Stato di invio Nei casi in cui il cittadino dello Stato di invio non sia presente oppure non sia rappresentato nello Stato di residenza, il funzionario consolare, nell'ambito della sua circoscrizione, può, in conformità all'ordinamento giuridico dello Stato di residenza, prendere personalmente o tramite mandatario tutte le misure necessarie per la rappresentanza del cittadino innanzi agli organi giudiziari ed amministrativi dello Stato di residenza a fine di salvaguardarne i diritti e gli interessi. Il funzionario consolare può anche proporre agli organi competenti il rinvio della soluzione della questione fino a quando il cittadino verrà informato ed avrà la possibilità di assistere personalmente oppure sarà altrimenti rappresentato.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-12

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Rappresentanza dei cittadini dello Stato di invio (Art. 12 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, conclusa a Roma il 21 febbraio 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo