Convenzione

Art. 11

Protezione degli interessi dello Stato di invio e dei suoi cittadini

In vigore dal 24 gen 1974
Protezione degli interessi dello Stato di invio e dei suoi cittadini Nella circoscrizione consolare il funzionario consolare protegge e difende tutti i diritti e gli interessi dello Stato di invio e delle persone fisiche e giuridiche che abbiano la sua nazionalità, nei limiti previsti dalla presente convenzione e in altra maniera.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-11

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Protezione degli interessi dello Stato di invio e dei suoi cittadini (Art. 11 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, conclusa a Roma il 21 febbraio 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo