Convenzione

Art. 9

Fine delle mansioni di membro dell'ufficio consolare

In vigore dal 24 gen 1974
Fine delle mansioni di membro dell'ufficio consolare Le mansioni di membro di un ufficio consolare hanno termine segnatamente con: a) la notifica da parte dello Stato di invio allo Stato di residenza del fatto che le mansioni della persona in causa sono terminate; b) il ritiro dell'exequatur; c) la notifica allo Stato di invio che lo Stato di residenza ha cessato di considerare la persona in causa come membro del personale consolare.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-9

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