Convenzione
Art. 8
Persona dichiarata non grata
In vigore dal 24 gen 1974
Persona dichiarata non grata
1. Lo Stato di residenza può in qualsiasi momento informare lo Stato di invio, senza obbligo di fornire motivi della sua decisione, che un funzionario consolare è persona non grata o che qualsiasi altro membro del personale consolare è persona non accettabile. In tal caso lo Stato di invio è obbligato a richiamare la persona in causa.
2. Se lo Stato di invio rifiuta di eseguire o non esegue entro un termine ragionevole l'obbligo stabilito dal paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato di residenza può, a seconda dei casi, ritirare l'exequatur alla persona in causa o cessare di considerarla come membro del personale consolare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-8