Convenzione

Art. 13

Rilascio di passaporti e di visti

In vigore dal 24 gen 1974
Rilascio di passaporti e di visti Il funzionario consolare rilascia, rinnova, prolunga, modifica i passaporti o ogni altro documento di viaggio ai cittadini dello Stato di invio, così come rilascia visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi nello Stato di invio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-13

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