Convenzione
Art. 13
Rilascio di passaporti e di visti
In vigore dal 24 gen 1974
Rilascio di passaporti e di visti
Il funzionario consolare rilascia, rinnova, prolunga, modifica i passaporti o ogni altro documento di viaggio ai cittadini dello Stato di invio, così come rilascia visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi nello Stato di invio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-13