Convenzione
Art. 10
Mantenimento di rapporti tra le Parti contraenti
In vigore dal 24 gen 1974
Mantenimento di rapporti tra le Parti contraenti
Con la sua attività, il funzionario consolare favorisce lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche culturali, scientifiche e turistiche tra le Parti contraenti contribuendo in tal modo alle relazioni amichevoli fra di esse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-10