Art. 10 · Mantenimento di rapporti tra le Parti contraenti
Convenzione

Art. 10

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Mantenimento di rapporti tra le Parti contraenti

In vigore dal 24 gen 1974
Mantenimento di rapporti tra le Parti contraenti Con la sua attività, il funzionario consolare favorisce lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche culturali, scientifiche e turistiche tra le Parti contraenti contribuendo in tal modo alle relazioni amichevoli fra di esse.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-10