Convenzione
Art. 20
Funzioni ispettive e di controllo nei riguardi della nave
In vigore dal 24 gen 1974
Funzioni ispettive e di controllo nei riguardi della nave
Il funzionario consolare può:
1) interrogare il capitano e gli altri membri dello equipaggio della nave dello Stato di invio al fine di ottenere informazioni circa la nave, il carico, l'andamento e lo scopo del viaggio, verificare i documenti della nave e, in generale, facilitare la nave dall'arrivo alla partenza;
2) risolvere le controversie sorte tra il capitano e gli altri membri dell'equipaggio ed applicare le misure necessarie per il mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo della nave dello Stato di invio, ad eccezione dei casi previsti nell';
3) compiere gli atti connessi all'imbarco ed allo sbarco del capitano e degli altri membri dell'equipaggio;
4) ricevere e redigere dichiarazioni, rilasciare certificati e altri documenti che riguardano la nave, come pure redigere atti e documenti, previsti dall'ordinamento dello Stato di invio, concernenti:
a) l'immatricolazione di una nave nello Stato di invio o la cancellazione dall'immatricolazione;
b) l'armamento od il disarmo di una nave immatricolata nello Stato di invio:
c) l'iscrizione dei cambiamenti sopravvenuti nella proprietà di una nave immatricolata nello Stato di invio e le ipoteche od altri diritti reali su essa gravanti;
d) l'acquisto di navi straniere destinate ad essere immatricolate nello Stato di invio o la vendita di navi nazionali all'estero;
e) la demolizione di navi nazionali.
Per quanto concerne il disarmo e la demolizione sopra contemplate, le autorità competenti dello Stato di residenza saranno consultate in proposito, se il disarmo o la demolizione debbano aver luogo in un porto dello Stato di residenza;
5) ricevere le deposizioni del capitano e degli altri membri dell'equipaggio conformemente alla legislazione dello Stato di invio;
6) compiere tutte le attività connesse all'assistenza sanitaria, al ricovero ospedaliero, al rimpatrio del capitano e degli altri membri dell'equipaggio;
7) compiere tutti gli atti previsti dalla legislazione dello Stato di invio in materia di navigazione, che non siano contrari alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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