Convenzione

Art. 22

Intervento delle autorità locali

In vigore dal 24 gen 1974
Intervento delle autorità locali Le autorità dello Stato di residenza non interferiranno in questioni sorte a bordo della nave dello Stato di invio, salvo che non si verifichino avvenimenti tali da turbare l'ordine pubblico nel porto o a terra o che in essi siano coinvolte persone estranee all'equipaggio della nave.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-22

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Intervento delle autorità locali (Art. 22 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, conclusa a Roma il 21 febbraio 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo