Convenzione
Art. 22
22 / 50Intervento delle autorità locali
In vigore dal 24 gen 1974
Intervento delle autorità locali
Le autorità dello Stato di residenza non interferiranno in questioni sorte a bordo della nave dello Stato di invio, salvo che non si verifichino avvenimenti tali da turbare l'ordine pubblico nel porto o a terra o che in essi siano coinvolte persone estranee all'equipaggio della nave.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-22