Convenzione
Art. 31
Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari
In vigore dal 24 gen 1974
Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari
Gli archivi e i documenti consolari sono inviolabili in ogni tempo e indipendentemente dal luogo in cui si trovano.
Negli archivi consolari debbono essere custoditi soltanto i documenti di ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-31