Convenzione

Art. 31

Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari

In vigore dal 24 gen 1974
Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari Gli archivi e i documenti consolari sono inviolabili in ogni tempo e indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Negli archivi consolari debbono essere custoditi soltanto i documenti di ufficio.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-31

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Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari (Art. 31 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, conclusa a Roma il 21 febbraio 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo