Convenzione
Art. 30
Esenzione fiscale dei locali consolari
In vigore dal 24 gen 1974
Esenzione fiscale dei locali consolari
1. I locali consolari e la residenza del capo dell'ufficio consolare, di cui sia proprietario o locatario lo Stato di invio o qualsiasi persona che agisca in suo nome, sono esenti da ogni imposta e tassa statale, regionale, provinciale e comunale.
2. Le esenzioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo si applicano altresì:
a) ai contratti e agli atti relativi all'acquisto ed alla locazione dei beni immobili di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b) all'acquisto ed all'uso dei mezzi di trasporto, del mobilio e di altre attrezzature destinate esclusivamente all'uso dell'ufficio consolare.
3. Le esenzioni previste nel presente articolo non si applicano:
a) alle tasse ed imposte alle quali, secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza, è tenuta direttamente o indirettamente la persona che ha stipulato il contratto con lo Stato di invio o con una persona che abbia agito in suo nome;
b) alle tasse dovute per la prestazione di servizi resi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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