Art. 31 · Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari
Convenzione

Art. 31

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Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari

In vigore dal 24 gen 1974
Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari Gli archivi e i documenti consolari sono inviolabili in ogni tempo e indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Negli archivi consolari debbono essere custoditi soltanto i documenti di ufficio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-31