Convenzione

Art. 2

Istituzione di uffici consolari

In vigore dal 24 gen 1974
Istituzione di uffici consolari 1. Ciascuna delle Parti contraenti può istituire uffici consolari sul territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima. 2. La sede dell'ufficio consolare, la sua classe e circoscrizione vengono fissate di comune accordo dalle Parti contraenti. 3. Il preventivo espresso consenso dello Stato di residenza è richiesto per l'apertura di un ufficio facente parte di un ufficio consolare esistente, fuori della sede di quest'ultimo. 4. Il numero dei funzionari e degli impiegati consolari viene concordato dalle due Parti contraenti, tenendo conto delle necessità e del volume del lavoro di ciascun ufficio consolare definiti dallo Stato di invio. 5. Il funzionario consolare esercita le sue funzioni nella circoscrizione consolare. Egli può esercitare le funzioni al di fuori della circoscrizione consolare con il consenso dello Stato di residenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo