Convenzione

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 24 gen 1974
Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL PRESIDIUM DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA animati dal desiderio di regolare le relazioni consolari tra l'Italia e la Repubblica popolare di Bulgaria e di contribuire in tal modo allo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi, hanno deciso di stipulare la presente convenzione e hanno designato a tal fine quali plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana l'on. prof. Amintore FANFANI, Ministro per gli affari esteri Il Presidium dell'Assemblea nazionale della Repubblica popolare di Bulgaria il signor Ivan BACHEV, Ministro per gli affari esteri i quali, dopo aver scambiato i pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto sulle disposizioni seguenti: Definizioni Ai fini della presente convenzione, le espressioni seguenti vanno intese come qui sotto precisato: a) l'espressione "ufficio consolare" designa un consolato generale, un consolato, un vice consolato; b) l'espressione "circoscrizione consolare" designa il territorio attribuito all'ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari; c) l'espressione "capo dell'ufficio consolare" designa la persona incaricata di agire in tale qualità; d) l'espressione "funzionario consolare" designa ogni persona, compreso il capo dell'ufficio consolare, incaricata in tale qualità di esercitare funzioni consolari; e) l'espressione "impiegato consolare" designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici dell'ufficio consolare; f) l'espressione "membro del personale di servizio" designa ogni persona addetta al servizio domestico dell'ufficio consolare; g) l'espressione "membri dell'ufficio consolare" designa i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio; h) l'espressione "membri del personale consolare" designa i funzionari consolari, diversi dal capo dell'ufficio consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio; i) l'espressione "locali consolari" designa gli edifici o le parti di edificio ed il terreno ad essi attinente che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'ufficio consolare; j) l'espressione "archivi consolari" designa tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i films, i nastri magnetici e i registri dell'ufficio consolare, nonché il materiale di cifra, gli schedari e i mobili destinati alla loro protezione e conservazione; k) l'espressione "nave" designa ogni costruzione galleggiante, registrata in uno dei porti dello Stato di invio ed autorizzata ad issare la bandiera di tale Stato; questa espressione non comprende, tuttavia, le navi da guerra.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-1

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Definizioni (Art. 1 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, conclusa a Roma il 21 febbraio 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo