Art. 5
Approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie dei TSO
In vigore dal 23 nov 2017
Approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie dei TSO
1. Ciascuna autorità di regolamentazione competente in conformità dell' della direttiva 2009/72/CE approva i termini e le condizioni o le metodologie elaborati dai TSO di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Le proposte di termini e condizioni o di metodologie elencate di seguito sono subordinate all'approvazione di tutte le autorità di regolamentazione:
a)
i quadri per l'istituzione delle piattaforme europee a norma dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 1;
b)
le modifiche ai quadri per l'istituzione delle piattaforme europee a norma dell', paragrafo 5, e dell', paragrafo 5;
c)
i prodotti standard per la capacità di bilanciamento a norma dell', paragrafo 2;
d)
la metodologia di classificazione degli scopi di attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento a norma dell', paragrafo 3;
e)
la valutazione dell'eventuale aumento del volume minimo di offerte di acquisto di energia di bilanciamento che saranno trasmesse alle piattaforme europee a norma dell', paragrafo 11;
f)
le metodologie di determinazione del prezzo dell'energia di bilanciamento e della capacità interzonale utilizzate per lo scambio di energia di bilanciamento o per l'esecuzione del processo di compensazione dello sbilanciamento a norma dell', paragrafi 1 e 5;
g)
l'armonizzazione della metodologia per il processo di allocazione di capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o la condivisione delle riserve a norma dell', paragrafo 3;
h)
la metodologia per un processo di allocazione coottimizzato della capacità interzonale a norma dell', paragrafo 1;
i)
le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio previsto di energia a norma dell', paragrafo 1;
j)
l'armonizzazione delle caratteristiche principali del regolamento degli sbilanciamenti a norma dell', paragrafo 2;
gli Stati membri possono fornire un parere al riguardo all'autorità di regolamentazione interessata.
3. Le proposte di termini e condizioni o di metodologie elencate di seguito sono subordinate all'approvazione di tutte le autorità di regolamentazione della regione interessata:
a)
il quadro, per l'area geografica relativa a tutti i TSO che eseguono il processo delle riserve di sostituzione a norma della parte IV del regolamento (UE) 2017/1485, applicabile all'istituzione della piattaforma europea per le riserve di sostituzione a norma dell', paragrafo 1;
b)
per l'area geografica relativa a due o più TSO che si scambiano o intendono scambiarsi la capacità di bilanciamento, la fissazione di norme e di un processo comuni e armonizzati per lo scambio e l'acquisizione di capacità di bilanciamento a norma dell', paragrafo 1;
c)
per l'area geografica relativa ai TSO che si scambiano capacità di bilanciamento, la metodologia per il calcolo della probabilità di disponibilità di capacità interzonale dopo l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale a norma dell', paragrafo 6;
d)
l'esenzione, per l'area geografica in cui ha avuto luogo l'acquisizione di capacità di bilanciamento, finalizzata a non consentire ai prestatori di servizi bilanciamento di trasferire i loro obblighi di fornire capacità di bilanciamento a norma dell', paragrafo 1;
e)
l'applicazione di un modello TSO-BSP, in un'area geografica comprendente due o più TSO, a norma dell', paragrafo 1;
f)
la metodologia di calcolo della capacità interzonale per ogni regione di calcolo della capacità a norma dell', paragrafo 3;
g)
per l'area geografica che comprende due o più TSO, l'applicazione del processo di allocazione di capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o la condivisione delle riserve a norma dell', paragrafo 1;
h)
per ogni regione di calcolo della capacità, la metodologia per un processo di allocazione della capacità interzonale basato sul mercato a norma dell', paragrafo 1;
i)
per ogni regione di calcolo della capacità, la metodologia per un processo di allocazione della capacità interzonale sulla base di un'analisi dell'efficienza economica e l'elenco di ogni singola allocazione di capacità interzonale sulla base di un'analisi dell'efficienza economica a norma dell', paragrafi 1 e 5;
j)
per l'area geografica comprendente tutti i TSO che si scambiano intenzionalmente energia all'interno di un'area sincrona, le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio previsto di energia a norma dell', paragrafo 3;
k)
per l'area geografica comprendente tutti i TSO connessi in modo asincrono che si scambiano intenzionalmente energia, le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio intenzionale di energia a norma dell', paragrafo 4;
l)
per ogni area sincrona, le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio non intenzionale di energia a norma dell', paragrafo 1;
m)
per l'area geografica comprendente tutti i TSO connessi in modo asincrono, le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio non intenzionale di energia a norma dell', paragrafo 2;
n)
l'esenzione, a livello di area sincrona, dall'armonizzazione dei periodi di regolamento degli sbilanciamenti a norma dell', paragrafo 2;
o)
per l'area geografica comprendente due o più TSO che si scambiano capacità di bilanciamento, i principi per gli algoritmi di bilanciamento a norma dell', paragrafo 3;
gli Stati membri possono fornire un parere al riguardo all'autorità di regolamentazione interessata.
4. Le proposte di termini e condizioni o di metodologie elencate di seguito sono subordinate all'approvazione di ciascuna autorità di regolamentazione di ciascuno Stato membro interessato, caso per caso:
a)
l'esenzione dall'obbligo di pubblicare informazioni sui prezzi delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento o di capacità di bilanciamento, a causa di timori di abusi di mercato, a norma dell', paragrafo 4;
b)
se del caso, la metodologia per l'imputazione dei costi derivanti dalle azioni intraprese dai DSO, a norma dell', paragrafo 3;
c)
i termini e le condizioni relativi al bilanciamento, a norma dell';
d)
la definizione e l'utilizzo di prodotti specifici a norma dell', paragrafo 1;
e)
la limitazione della quantità di offerte d'acquisto trasmesse alle piattaforme europee a norma dell', paragrafo 10;
f)
l'esenzione dell'acquisizione separata di capacità di bilanciamento a salire o a scendere di cui all', paragrafo 3;
g)
se del caso, il meccanismo di regolamento supplementare, distinto dal regolamento degli sbilanciamenti, per regolare i costi dell'acquisizione di capacità di bilanciamento, i costi amministrativi e gli altri costi connessi al bilanciamento con i responsabili del bilanciamento, a norma dell', paragrafo 3;
h)
le deroghe a una o più disposizioni del presente regolamento a norma dell', paragrafo 2;
i)
i costi connessi agli obblighi imposti ai gestori di sistema o a entità terze cui siano state attribuite responsabilità conformemente al presente regolamento a norma dell', paragrafo 1.
gli Stati membri possono fornire un parere al riguardo all'autorità di regolamentazione interessata.
5. La proposta di termini e condizioni o di metodologie include una proposta di calendario attuativo e una descrizione dell'impatto previsto rispetto agli obiettivi del presente regolamento. Il termine di attuazione non è superiore a dodici mesi dall'approvazione da parte delle autorità di regolamentazione competenti, a meno che tutte le autorità di regolamentazione competenti non convengano di estendere tale termine o il presente regolamento non contempli termini differenti. Le proposte di termini e condizioni o di metodologie subordinate all'approvazione di diverse autorità di regolamentazione o di tutte le autorità di regolamentazione sono presentate all'Agenzia contestualmente alla presentazione alle autorità di regolamentazione. Su richiesta delle autorità di regolamentazione competenti, entro tre mesi l'Agenzia emette un parere sulle proposte di termini e condizioni o di metodologie.
6. Se l'approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie richiede la decisione di più autorità di regolamentazione, queste si consultano e collaborano strettamente al fine di pervenire a un accordo. Se l'Agenzia emette un parere, le autorità di regolamentazione competenti ne tengono conto. Le autorità di regolamentazione decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie presentati di cui ai paragrafi 2 e 3 entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell'autorità di regolamentazione competente o, se del caso, dell'ultima autorità di regolamentazione interessata.
7. Qualora le autorità di regolamentazione competenti non siano state in grado di pervenire a un accordo entro i termini di cui al paragrafo 6 o su loro richiesta congiunta, entro sei mesi dal giorno del deferimento l'Agenzia adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o di metodologie presentate, conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009.
8. Qualsiasi parte può sporgere reclamo contro un pertinente gestore di sistema o TSO in relazione agli obblighi di tale gestore o TSO previsti dal presente regolamento o alle decisioni da esso prese in applicazione del presente regolamento e può adire l'autorità di regolamentazione competente, la quale, in veste di autorità di risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dal ricevimento del reclamo. Tale termine può essere prorogato di altri due mesi qualora l'autorità di regolamentazione competente richieda ulteriori informazioni. Tale termine prorogato può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione dell'autorità di regolamentazione competente produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.
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