Art. 34
Trasferimento della capacità di bilanciamento
In vigore dal 23 nov 2017
Trasferimento della capacità di bilanciamento
1. All'interno della zona geografica in cui ha avuto luogo l'acquisizione di capacità di bilanciamento i TSO consentono ai prestatori di servizi di bilanciamento di trasferire i loro obblighi di fornire capacità di bilanciamento. Il TSO o i TSO interessati possono chiedere un'esenzione se i periodi contrattuali della capacità di bilanciamento di cui all', paragrafo 2, lettera b), sono comunque inferiori a una settimana.
2. Il trasferimento di capacità di bilanciamento è consentito almeno fino a un'ora prima dell'inizio del giorno di consegna.
3. Il trasferimento di capacità di bilanciamento è consentito se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
il prestatore di servizi di bilanciamento ha superato con esito positivo la procedura di qualificazione per la capacità oggetto del trasferimento;
b)
non si prevede che il trasferimento metta a repentaglio la sicurezza operativa;
c)
il trasferimento di capacità di bilanciamento non supera i limiti operativi di cui al titolo VIII, parte IV, capi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1485.
4. Il trasferimento di capacità di bilanciamento, se comporta l'uso della capacità interzonale, è consentito solo qualora:
a)
la capacità interzonale necessaria a tal fine sia già disponibile in seguito a precedenti procedure di allocazione di cui al titolo IV, capo 2;
b)
la capacità interzonale sia disponibile secondo la metodologia di calcolo della probabilità che la capacità interzonale sia disponibile dopo l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale di cui all', paragrafo 6.
5. Il TSO che non consente il trasferimento di capacità di bilanciamento ne spiega il motivo ai prestatori di servizi di bilanciamento interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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