Art. 32
Disposizioni di acquisizione
In vigore dal 23 nov 2017
Disposizioni di acquisizione
1. Tutti i TSO del blocco LFC riesaminano e definiscono periodicamente e almeno una volta l'anno i requisiti di capacità di riserva del blocco LFC o le aree di programmazione del blocco LFC secondo le disposizioni di dimensionamento di cui agli articoli 127, 157 e 160 del regolamento (UE) 2017/1485. Ciascun TSO procede ad un'analisi sulla fornitura ottimale di capacità di riserva al fine di ridurne al minimo i costi. L'analisi tiene conto delle seguenti opzioni di fornitura della capacità di riserva:
a)
acquisizione di capacità di bilanciamento all'interno dell'area di controllo e scambio di capacità di bilanciamento con i TSO limitrofi, se pertinente;
b)
condivisione delle riserve, se pertinente;
c)
volume delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento non contrattualizzate che dovrebbero essere disponibili all'interno sia della loro area di controllo che delle piattaforme europee tenendo conto della capacità interzonale disponibile.
2. Ciascun TSO che acquisisce capacità di bilanciamento definisce le disposizioni applicabili all'acquisizione nella proposta sui termini e condizioni applicabili ai prestatori di servizi di bilanciamento di cui all'. Le disposizioni di acquisizione della capacità di bilanciamento rispettano i seguenti principi:
a)
il metodo di acquisizione è basato sul mercato almeno per le riserve per il ripristino della frequenza e le riserve di sostituzione;
b)
la procedura di acquisizione è effettuata a breve termine, laddove possibile ed economicamente efficiente;
c)
il volume oggetto del contratto può essere suddiviso in più periodi contrattuali.
3. L'acquisizione di capacità di bilanciamento a salire o a scendere almeno per le riserve per il ripristino della frequenza e le riserve di sostituzione è effettuata separatamente. Ciascun TSO può presentare all'autorità di regolamentazione competente, a norma dell' della direttiva 2009/72/CE, una richiesta di esenzione da tale requisito. La richiesta di esenzione comprende:
a)
l'indicazione della durata prevista dell'esenzione;
b)
l'indicazione del volume di capacità di bilanciamento cui si applicherebbe l'esenzione;
c)
l'analisi dell'impatto dell'esenzione sulla partecipazione delle risorse di bilanciamento di cui all', paragrafo 6, lettera b);
d)
la giustificazione dell'esenzione che ne illustri la maggiore efficienza economica.
Storico versioni
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