Art. 58
Algoritmi di bilanciamento
In vigore dal 23 nov 2017
Algoritmi di bilanciamento
1. Nelle proposte di cui agli , tutti i TSO elaborano algoritmi che servono alle funzioni di ottimizzazione dell'attivazione per attivare le offerte di acquisto di energia di bilanciamento. Gli algoritmi:
a)
rispettano il metodo di attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento di cui all';
b)
rispettano il metodo di determinazione dei prezzi dell'energia di bilanciamento di cui all';
c)
tengono conto della descrizione del processo di compensazione dello sbilanciamento e dell'attivazione transfrontaliera di cui al titolo III, parte IV, del regolamento (UE) 2017/1485.
2. Nella proposta di cui all' tutti i TSO elaborano un algoritmo che serve alla funzione del processo di compensazione dello sbilanciamento. L'algoritmo riduce al minimo la controattivazione delle risorse di bilanciamento grazie all'avvio del processo di compensazione dello sbilanciamento di cui alla parte IV del regolamento (UE) 2017/1485.
3. Nella proposta di cui all' due o più TSO che si scambiano capacità di bilanciamento elaborano algoritmi che servono alla funzione di ottimizzazione dell'acquisizione di capacità per acquisire offerte di acquisto di capacità di bilanciamento. Gli algoritmi:
a)
riducono al minimo i costi di acquisizione complessivi di tutta la capacità di bilanciamento acquisita congiuntamente;
b)
se del caso, tengono conto della disponibilità della capacità interzonale compresi gli eventuali relativi costi di fornitura.
4. Tutti gli algoritmi elaborati conformemente al presente articolo:
a)
rispettano i vincoli di sicurezza operativa;
b)
tengono conto dei vincoli tecnici e di rete;
c)
se pertinente, tengono conto della capacità interzonale disponibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:2195:oj#art-58