Art. 22

Piattaforma europea per il processo di compensazione dello sbilanciamento

In vigore dal 23 nov 2017
Piattaforma europea per il processo di compensazione dello sbilanciamento 1.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO elaborano una proposta relativa al quadro di attuazione per una piattaforma europea per il processo di compensazione dello sbilanciamento. 2.   La piattaforma europea per il processo di compensazione dello sbilanciamento, gestita dai TSO o da un'entità creata dagli stessi TSO, è basata su principi di governance e processi operativi comuni e consiste almeno nella funzione del processo di compensazione dello sbilanciamento e nella funzione di regolamento TSO-TSO. La piattaforma europea applica un modello TSO-TSO multilaterale per eseguire il processo di compensazione dello sbilanciamento. 3.   La proposta di cui al paragrafo 1 comprende almeno: a) la progettazione ad alto livello della piattaforma europea; b) la tabella di marcia e il calendario per l'attuazione della piattaforma europea; c) la definizione delle funzioni necessarie per la gestione della piattaforma europea; d) le disposizioni proposte relative alla governance e al funzionamento della piattaforma europea, basate sul principio di non discriminazione e volte ad assicurare un equo trattamento di tutti i TSO membri e a fare in modo che nessun TSO tragga indebiti vantaggi economici dalla partecipazione alle funzioni della piattaforma europea; e) la designazione proposta della o delle entità che svolgeranno le funzioni definite nella proposta. Se i TSO propongono di designare più entità, la proposta dimostra e assicura: i) l'attribuzione coerente delle funzioni alle entità che gestiscono la piattaforma europea; La proposta tiene pienamente conto della necessità di coordinare le diverse funzioni attribuite alle entità che gestiscono la piattaforma europea; ii) che l'istituzione proposta della piattaforma europea e l'attribuzione delle funzioni garantiscano una governance, un funzionamento e un controllo regolamentare efficienti ed efficaci di detta piattaforma e sostengano gli obiettivi del presente regolamento; iii) un coordinamento e un processo decisionale efficaci per risolvere eventuali posizioni divergenti delle entità che gestiscono la piattaforma europea; f) il quadro di armonizzazione dei termini e delle condizioni relativi al bilanciamento stabiliti a norma dell'; g) i principi dettagliati di ripartizione dei costi comuni, compresa la classificazione dettagliata dei costi comuni, conformemente all'; h) la descrizione dell'algoritmo per la gestione della funzione del processo di compensazione dello sbilanciamento, conformemente all'. 4.   Entro sei mesi dall'approvazione della proposta relativa al quadro di attuazione per una piattaforma europea per il processo di compensazione dello sbilanciamento, tutti i TSO designano la o le entità incaricate di gestire la piattaforma europea a norma del paragrafo 3, lettera e). 5.   Entro un anno dall'approvazione della proposta relativa al quadro di attuazione per una piattaforma europea per il processo di compensazione dello sbilanciamento, tutti i TSO che effettuano il processo di ripristino della frequenza automatico a norma della parte IV del regolamento (UE) 2017/1485 realizzano e rendono operativa la piattaforma europea per il processo di compensazione dello sbilanciamento. Essi utilizzano la piattaforma europea per eseguire il processo di compensazione dello sbilanciamento almeno per l'area sincrona dell'Europa continentale.
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Piattaforma europea per il processo di compensazione dello sbilanciamento (Art. 22 Regolamento (UE) 2017/2195) — Testo vigente | Portale Normativo