Art. 23

Ripartizione dei costi fra TSO in Stati membri diversi

In vigore dal 23 nov 2017
Ripartizione dei costi fra TSO in Stati membri diversi 1.   Tutti i TSO trasmettono una relazione annuale alle autorità di regolamentazione competenti, conformemente all' della direttiva 2009/72/CE, nella quale sono illustrati in dettaglio i costi di istituzione, modifica e gestione delle piattaforme europee di cui agli . La relazione è pubblicata dall'Agenzia tenendo conto delle informazioni commerciali sensibili. 2.   I costi di cui al paragrafo 1 sono così ripartiti: a) costi comuni derivanti dalle attività coordinate di tutti i TSO che partecipano alle rispettive piattaforme; b) costi regionali derivanti dalle attività di vari ma non tutti i TSO che partecipano alle rispettive piattaforme; c) costi nazionali derivanti dalle attività dei TSO in un dato Stato membro che partecipano alle rispettive piattaforme. 3.   I costi comuni di cui al paragrafo 2, lettera a), sono ripartiti fra i TSO negli Stati membri e nei paesi terzi che partecipano alle rispettive piattaforme. Per calcolare l'importo che i TSO di ogni Stato membro e, se del caso, di ogni paese terzo sono tenuti a versare, un ottavo dei costi comuni è suddiviso equamente fra ogni Stato membro e paese terzo, cinque ottavi sono suddivisi fra ogni Stato membro e paese terzo in modo proporzionale al loro consumo e due ottavi sono suddivisi equamente fra i TSO partecipanti a norma del paragrafo 2, lettera a). La quota dei costi dello Stato membro è a carico del o dei TSO che operano nel territorio di detto Stato membro. Se vari TSO operano in uno Stato membro, la quota dei costi di tale Stato membro è distribuita tra i TSO in proporzione al consumo nelle rispettive aree di controllo. 4.   Il calcolo dei costi comuni è adattato con cadenza regolare per tener conto dei cambiamenti a livello dei costi comuni o a livello dei TSO partecipanti. 5.   I TSO che collaborano in una data regione concordano una proposta di ripartizione dei costi regionali di cui al paragrafo 2, lettera b). La proposta è quindi approvata individualmente dalle autorità di regolamentazione competenti di ciascuno Stato membro e, nel caso, di ciascun paese terzo nella regione. In alternativa, i TSO che collaborano in una data regione possono avvalersi degli accordi di ripartizione dei costi di cui al paragrafo 3. 6.   I principi di ripartizione si applicano ai costi che contribuiscono all'istituzione, modifica e gestione delle piattaforme europee dall'approvazione della proposta dei pertinenti quadri di attuazione di cui all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1. Se nei quadri di attuazione si propone che i progetti esistenti si sviluppino fino a diventare una piattaforma europea, tutti i TSO partecipanti ai progetti esistenti possono proporre che una quota dei costi sostenuti prima dell'approvazione della proposta dei pertinenti quadri di attuazione direttamente connessi allo sviluppo e all'attuazione del progetto in questione e considerati ragionevoli, convenienti e proporzionati sia considerata parte dei costi comuni di cui al paragrafo 2, lettera a).
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Ripartizione dei costi fra TSO in Stati membri diversi (Art. 23 Regolamento (UE) 2017/2195) — Testo vigente | Portale Normativo