Art. 19
Piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve di sostituzione
In vigore dal 23 nov 2017
Piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve di sostituzione
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO che eseguono il processo delle riserve di sostituzione a norma della parte IV del regolamento (UE) 2017/1485 elaborano una proposta relativa al quadro di attuazione di una piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve di sostituzione.
2. La piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve di sostituzione, gestita dai TSO o da un'entità creata dagli stessi TSO, è basata su principi di governance e processi operativi comuni e consiste almeno nella funzione di ottimizzazione dell'attivazione e nella funzione di regolamento TSO-TSO. Tale piattaforma europea applica un modello TSO-TSO multilaterale con elenchi di priorità comuni per lo scambio di tutte le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da tutti i prodotti standard per le riserve di sostituzione, fatta eccezione per le offerte non disponibili di cui all', paragrafo 14.
3. La proposta di cui al paragrafo 1 comprende almeno:
a)
la progettazione ad alto livello della piattaforma europea;
b)
la tabella di marcia e il calendario per l'attuazione della piattaforma europea;
c)
la definizione delle funzioni necessarie per il funzionamento della piattaforma europea;
d)
le disposizioni proposte relative alla governance e al funzionamento della piattaforma europea, basate sul principio di non discriminazione e volte ad assicurare un equo trattamento di tutti i TSO membri e a fare in modo che nessun TSO tragga indebiti vantaggi economici dalla partecipazione alle funzioni della piattaforma europea;
e)
la designazione proposta della o delle entità che svolgeranno le funzioni definite nella proposta. Se i TSO propongono di designare più entità, la proposta dimostra e assicura:
i)
l'attribuzione coerente delle funzioni alle entità che gestiscono la piattaforma europea; la proposta tiene pienamente conto della necessità di coordinare le diverse funzioni attribuite alle entità che gestiscono la piattaforma europea;
ii)
che l'istituzione proposta della piattaforma europea e l'attribuzione delle funzioni garantiscano una governance, un funzionamento e un controllo regolamentare efficienti ed efficaci di detta piattaforma e sostengano gli obiettivi del presente regolamento;
iii)
un coordinamento e un processo decisionale efficaci per risolvere eventuali posizioni divergenti delle entità che gestiscono la piattaforma europea;
f)
il quadro di armonizzazione dei termini e delle condizioni relativi al bilanciamento stabiliti a norma dell';
g)
i principi dettagliati di ripartizione dei costi comuni, compresa la classificazione dettagliata dei costi comuni, conformemente all';
h)
l'orario di chiusura del mercato per l'energia di bilanciamento per tutti i prodotti standard per le riserve di sostituzione conformemente all';
i)
la definizione dei prodotti standard per l'energia di bilanciamento dalle riserve di sostituzione, conformemente all';
j)
l'orario di chiusura per la trasmissione delle offerte di acquisto di energia da parte del TSO conformemente all', paragrafo 13;
k)
gli elenchi di ordine di merito comuni da organizzare mediante la funzione di ottimizzazione dell'attivazione comune di cui all';
l)
la descrizione dell'algoritmo per il funzionamento della funzione di ottimizzazione dell'attivazione per le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da tutti i prodotti standard per le riserve di sostituzione, conformemente all'.
4. Entro sei mesi dall'approvazione della proposta relativa al quadro di attuazione per una piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve di sostituzione, tutti i TSO che eseguono il processo delle riserve di sostituzione a norma della parte IV del regolamento (UE) 2017/1485 designano la o le entità incaricate di gestire la piattaforma europea a norma del paragrafo 3, lettera e).
5. Entro un anno dall'approvazione della proposta relativa al quadro di attuazione per una piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve di sostituzione, tutti i TSO che eseguono il processo delle riserve di sostituzione a norma della parte IV del regolamento (UE) 2017/1485 e che hanno almeno un TSO limitrofo interconnesso che esegue il processo delle riserve di sostituzione realizzano e rendono operativa la piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve di sostituzione. Essi utilizzano la piattaforma europea per:
a)
presentare tutte le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da tutti i prodotti standard per le riserve di sostituzione;
b)
scambiare tutte le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da tutti i prodotti standard per le riserve di sostituzione, fatta eccezione per le offerte non disponibili di cui all', paragrafo 14;
c)
cercare di soddisfare tutte le loro esigenze in materia di energia di bilanciamento dalle riserve di sostituzione.
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