Art. 29

Attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento dagli elenchi di ordine di merito comuni

In vigore dal 23 nov 2017
Attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento dagli elenchi di ordine di merito comuni 1.   Per mantenere il sistema in equilibrio conformemente agli articoli 127, 157 e 160 del regolamento (UE) 2017/1485, ciascun TSO si avvale delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento economicamente efficienti disponibili nella propria area di controllo in base agli elenchi di ordine di merito comuni o a un altro modello secondo quanto definito nella proposta elaborata da tutti i TSO a norma dell', paragrafo 5. 2.   I TSO non attivano le offerte di acquisto di energia di bilanciamento prima dell'orario di chiusura del mercato corrispondente, salvo quando le attivazioni contribuiscono, nello stato di allerta o nello stato di emergenza, a ridurre la gravità dello stato dei sistemi in questione e quando le offerte di acquisto, conformemente al paragrafo 3, hanno scopi diversi dal bilanciamento. 3.   Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i TSO elaborano una proposta di metodologia di classificazione degli scopi dell'attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento. La metodologia: a) descrive tutti i possibili scopi di attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento; b) definisce i criteri di classificazione di ogni possibile scopo di attivazione. 4.   Per ogni offerta di acquisto di energia di bilanciamento attivata dall'elenco di ordine di merito comune, il TSO che attiva l'offerta definisce lo scopo in base alla metodologia di cui al paragrafo 3. Lo scopo dell'attivazione è notificato e visibile a tutti i TSO attraverso la funzione di ottimizzazione dell'attivazione. 5.   Se l'attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento si scosta dai risultati della funzione di ottimizzazione dell'attivazione, il TSO pubblica tempestivamente le informazioni sui motivi dello scostamento. 6.   La richiesta di attivazione di un'offerta di acquisto di energia di bilanciamento dalla funzione di ottimizzazione dell'attivazione obbliga il TSO richiedente e il TSO di connessione ad accettare lo scambio irrevocabile di energia di bilanciamento. Ciascun TSO di connessione assicura l'attivazione dell'offerta di acquisto di energia di bilanciamento selezionata dalla funzione di ottimizzazione dell'attivazione. Si procede al regolamento dell'energia di bilanciamento a norma dell' e tra il TSO di connessione e il prestatore di servizi di bilanciamento a norma del titolo V, capo 2. 7.   L'attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento si basa su un modello TSO-TSO con un elenco di ordine di merito comune. 8.   Ciascun TSO trasmette tutti i dati necessari per il funzionamento dell'algoritmo di cui all', paragrafi 1 e 2 alla funzione di ottimizzazione dell'attivazione in conformità alle disposizioni dell', paragrafo 1. 9.   Ciascun TSO di connessione, prima dell'orario di chiusura per la presentazione delle offerte di acquisto di energia del TSO, trasmette alla funzione di ottimizzazione dell'attivazione tutte le offerte di acquisto di energia di bilanciamento ricevute dai prestatori di servizi di bilanciamento, tenendo conto dei requisiti di cui agli . I TSO di connessione non modificano né ritirano le offerte di acquisto di energia di bilanciamento, ad eccezione delle seguenti: a) le offerte di acquisto di energia di bilanciamento di cui agli ; b) le offerte di acquisto di energia di bilanciamento manifestamente errate o contenenti un volume di consegna irrealizzabile; c) le offerte di acquisto di energia di bilanciamento non trasmesse alle piattaforme europee conformemente al paragrafo 10. 10.   Ciascun TSO che applica un modello di autodispacciamento e opera all'interno di un'area di programmazione con un orario di chiusura del mercato infragiornaliero locale successivo all'orario di chiusura del mercato dell'energia di bilanciamento di cui all' può elaborare una proposta per limitare la quantità di offerte di acquisto trasmesse alle piattaforme europee di cui agli articoli da 19 a 21. Le offerte di acquisto trasmesse alle piattaforme europee sono sempre quelle meno care. Detta proposta comprende: a) la definizione del volume minimo da trasmettere alle piattaforme europee. Il volume minimo delle offerte di acquisto trasmesse dal TSO è pari o superiore alla somma dei requisiti di capacità di riserva per il suo blocco LFC secondo il disposto degli articoli 157 e 160 del regolamento (UE) 2017/1485 e gli obblighi derivanti dallo scambio della capacità di bilanciamento o dalla condivisione delle riserve; b) le norme per il rilascio delle offerte di acquisto che non sono trasmesse alle piattaforme europee e la definizione del momento in cui i prestatori di servizi di bilanciamento interessati vengono informati del rilascio delle rispettive offerte. 11.   Almeno ogni due anni dopo l'approvazione della proposta di cui al paragrafo 10 da parte dell'autorità di regolamentazione competente, tutti i TSO valutano l'impatto della limitazione del volume delle offerte di acquisto trasmesse alle piattaforme europee e il funzionamento del mercato infragiornaliero. Detta valutazione comprende: a) una valutazione effettuata dai pertinenti TSO relativa al volume minimo delle offerte di acquisto da trasmettere alle piattaforme europee a norma del paragrafo 10, lettera a); b) una raccomandazione rivolta ai pertinenti TSO per limitare le offerte di acquisto di energia di bilanciamento. Sulla base di detta valutazione, tutti i TSO presentano a tutte le autorità di regolamentazione una proposta di revisione del volume minimo delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento da trasmettere alle piattaforme europee a norma del paragrafo 10, lettera a). 12.   Ciascun TSO richiedente può richiedere l'attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento dagli elenchi di ordine di merito comuni fino al volume totale di energia di bilanciamento. Il volume totale di energia di bilanciamento che il TSO richiedente può attivare dalle offerte di acquisto negli elenchi di ordine di merito comuni è calcolato come somma dei volumi: a) delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento presentate dal TSO richiedente, non derivanti dalla condivisione delle riserve né dallo scambio di capacità di bilanciamento; b) delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento presentate dagli altri TSO in seguito a capacità di bilanciamento acquisite a nome del TSO richiedente; c) delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento risultanti dalla condivisione di riserve a condizione che gli altri TSO partecipanti alla suddetta condivisione non abbiano già chiesto l'attivazione dei volumi condivisi. 13.   Tutti i TSO possono stabilire, nelle proposte dei quadri di attuazione delle piattaforme europee di cui agli , le condizioni o situazioni in cui non si applicano i limiti di cui al paragrafo 12. Quando un TSO chiede offerte di acquisto di energia di bilanciamento oltre il limite di cui al paragrafo 12, tutti gli altri TSO ne sono informati. 14.   Ciascun TSO può dichiarare le offerte di acquisto di energia di bilanciamento trasmesse alla funzione di ottimizzazione dell'attivazione indisponibili all'attivazione di altri TSO perché riservate per motivi di congestione interna o a causa di vincoli di sicurezza operativa all'interno dell'area di programmazione del TSO di connessione.
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