Art. 26

Requisiti dei prodotti specifici

In vigore dal 23 nov 2017
Requisiti dei prodotti specifici 1.   Previa approvazione dei quadri di attuazione delle piattaforme europee di cui agli , ciascun TSO può elaborare una proposta di definizione e uso di prodotti specifici per l'energia di bilanciamento e per la capacità di bilanciamento. La proposta comprende almeno: a) una definizione dei prodotti specifici e del periodo in cui verranno usati; b) la dimostrazione che i prodotti standard non bastano a garantire la sicurezza operativa e a tenere efficacemente in equilibrio il sistema, o la dimostrazione che alcune risorse di bilanciamento non possono partecipare al mercato del bilanciamento mediante prodotti standard; c) una descrizione delle misure proposte per ridurre al minimo l'uso dei prodotti specifici tenendo conto dell'efficienza economica; d) le disposizioni per convertire le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti specifici in offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti standard, laddove possibile; e) se del caso, informazioni riguardanti il processo di conversione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti specifici in offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti standard e l'elenco di ordine di merito comune in cui avrà luogo la conversione; f) la dimostrazione che i prodotti specifici non creano inefficienze e distorsioni significative nel mercato del bilanciamento all'interno e all'esterno dell'area di programmazione. 2.   Ciascun TSO che usa prodotti specifici riesamina almeno ogni due anni la necessità di avvalersene secondo i criteri di cui al paragrafo 1. 3.   I prodotti specifici sono attuati parallelamente ai prodotti standard. In seguito all'utilizzo dei prodotti specifici, il TSO di connessione può: a) convertire le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti specifici in offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti standard, oppure b) attivare localmente le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti specifici senza scambiarle. 4.   Le disposizioni per convertire le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti specifici in offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti standard a norma del paragrafo 1, lettera d): a) sono eque, trasparenti e non discriminatorie; b) non creano ostacoli allo scambio di servizi di bilanciamento; c) assicurano la neutralità finanziaria dei TSO.
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Requisiti dei prodotti specifici (Art. 26 Regolamento (UE) 2017/2195) — Testo vigente | Portale Normativo