Art. 27

Conversione delle offerte nel modello di dispacciamento centrale

In vigore dal 23 nov 2017
Conversione delle offerte nel modello di dispacciamento centrale 1.   Ciascun TSO che applica un modello di dispacciamento centrale si avvale delle offerte di acquisto del processo di programmazione integrato per lo scambio di servizi di bilanciamento o per la condivisione delle riserve. 2.   Ciascun TSO che applica un modello di dispacciamento centrale si avvale delle offerte di acquisto del processo di programmazione integrato disponibili per la gestione in tempo reale del sistema al fine di fornire servizi di bilanciamento ad altri TSO nel rispetto dei vincoli di sicurezza operativa. 3.   Ciascun TSO che applica un modello di dispacciamento centrale converte, per quanto possibile, le offerte di acquisto del processo di programmazione integrato ai sensi del paragrafo 2 in prodotti standard, tenendo conto della sicurezza operativa. Le disposizioni per la conversione delle offerte di acquisto del processo di programmazione integrato in prodotti standard: a) sono eque, trasparenti e non discriminatorie; b) non creano ostacoli allo scambio di servizi di bilanciamento; c) assicurano la neutralità finanziaria dei TSO.
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