Art. 28

Procedure alternative

In vigore dal 23 nov 2017
Procedure alternative 1.   Ciascun TSO assicura la predisposizione di soluzioni alternative laddove le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3 non vadano a buon fine. 2.   Se l'acquisizione dei servizi di bilanciamento non va a buon fine, i TSO interessati ripetono la procedura di acquisizione. I TSO informano gli operatori del mercato del ricorso nel più breve tempo possibile a procedure alternative. 3.   Se l'attivazione coordinata dell'energia di bilanciamento non va a buon fine, il TSO può scostarsi dall'elenco di ordine di merito comune e ne informa quanto prima gli operatori del mercato.
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Procedure alternative (Art. 28 Regolamento (UE) 2017/2195) — Testo vigente | Portale Normativo