Art. 50

Scambi intenzionali di energia

In vigore dal 23 nov 2017
Scambi intenzionali di energia 1.   Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO elaborano una proposta di disposizioni comuni di liquidazione applicabili a tutti gli scambi intenzionali di energia a seguito di uno o più dei seguenti processi a norma degli articoli 146, 147 e 148 del regolamento (UE) 2017/1485 per ciascuno dei seguenti processi: a) processo delle riserve di sostituzione; b) processo di ripristino della frequenza con attivazione manuale; c) processo di ripristino della frequenza con attivazione automatica; d) processo di compensazione dello sbilanciamento. 2.   Ogni funzione di regolamento TSO-TSO effettua il regolamento secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1. 3.   Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO che si scambiano intenzionalmente energia all'interno di un'area sincrona elaborano una proposta di disposizioni comuni di regolamento applicabili agli scambi intenzionali di energia a seguito di uno o entrambi i seguenti elementi: a) processo di contenimento della frequenza di cui all'articolo 142 del regolamento (UE) 2017/1485; b) durata della rampa di cui all'articolo 136 del regolamento (UE) 2017/1485. 4.   Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO connessi in modo asincrono che si scambiano intenzionalmente energia tra aree sincrone elaborano una proposta di disposizioni comuni di regolamento applicabili agli scambi intenzionali di energia a seguito di uno o entrambi i seguenti elementi: a) processo di contenimento della frequenza per la produzione di potenza attiva a livello di area sincrona di cui agli articoli 172 e 173 del regolamento (UE) 2017/1485; b) limiti di rampa per la produzione di potenza attiva a livello di area sincrona di cui all'articolo 137 del regolamento (UE) 2017/1485; 5.   Le disposizioni comuni di regolamento di cui al paragrafo 1 stabiliscono almeno che lo scambio intenzionale di energia è calcolato in base ai seguenti criteri: a) durante i periodi concordati tra i TSO pertinenti; b) in base alla direzione; c) come integrale dello scambio di potenza calcolato durante i periodi di cui al paragrafo 5, lettera a). 6.   Le disposizioni di regolamento comuni che si applicano agli scambi intenzionali di energia conformemente al paragrafo 1, lettere a), b) e c) tengono conto di quanto segue: a) tutti i prezzi dell'energia di bilanciamento stabiliti a norma dell', paragrafo 1; b) la metodologia di determinazione dei prezzi della capacità interzonale utilizzata per lo scambio di energia di bilanciamento a norma dell', paragrafo 3. 7.   Le disposizioni di regolamento comuni degli scambi intenzionali di energia di cui al paragrafo 1, lettera d) tengono conto della metodologia di determinazione dei prezzi della capacità interzonale utilizzata per eseguire il processo di compensazione dello sbilanciamento a norma dell', paragrafo 3. 8.   Tutti i TSO elaborano un meccanismo coordinato per gli aggiustamenti dei regolamenti tra tutti i TSO.
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